lunedì 24 novembre 2008

Depurazione – Sentenza Corte Costituzionale

Ho informato il Consiglio che, con sentenza n. 335/2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui la legge prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione viene dovuta dagli utenti “... anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano dovuti temporaneamente inattivi”. Quindi, chi non è allacciato al depuratore non deve pagare il relativo onere, secondo il principio riconosciuto che un servizio è retribuito solo nel caso in cui viene garantito.
Leggendo la sentenza, la Corte Costituzionale cancella la tariffa dovuta per la depurazione fin dal gennaio 1994, data in cui è entrata in vigore la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Legge Galli) e successive leggi (31.07.2002, n. 179 e 3.04.2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale”). Nel nostro Comune ci sono aree geografiche sprovviste di condotta per la fognatura pubblica e quindi i cittadini non devono pagare il tributo per la depurazione.
Sto attivando una raccolta di firme per richiedere la restituzione delle somme indebitamente pagate da chi non è mai stato allacciato al depuratore.

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